Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR , nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
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Preambolo
1Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
2Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
3Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
4Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
4-bis Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.
5Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
6Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
6-bis Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR.
6-ter Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria.
7Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
7-bis Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi.
7-ter Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici.
8Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
8-bis Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
9Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
10Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2
11Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
12Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
13Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
14Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
14-bis Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma.
15Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
15-bis Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.
16Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
17Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
18Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti
18-bis Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale.
19Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale
20Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
21Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
22Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio
23Equipe formative territoriali
24Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
25Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
26Disposizioni in materia di università e ricerca
27Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
28Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
29Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
29-bis Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
30Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
31Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»
31-bis Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016.
31-ter Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata.
32Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
33Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
34Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR.
35Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
36Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
37Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
38Disposizioni in materia di crisi di impresa
39Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
40Disposizioni in materia di giustizia tributaria
41Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
42Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico
43Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
44Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
45Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico
45-bis Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS.
46Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
47Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
47-bis Introduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento
48Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
49Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
49-bis Impianti alimentati a biomassa solida.
50Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
51Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
51-bis Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
52Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
53Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
54Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
55Agenzia italiana per la gioventù
56Disposizione finanziaria
57Clausola di salvaguardia
58Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, Articolo 33

Articolo 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati";
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo, del presente decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo periodo.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo.»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 al settimo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;
9) il comma 7-bis è abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed è composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi";
19

c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.