Menu
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 185-bis
Articolo 185-bis
Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 , in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto