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Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 135
Articolo 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
1. All' articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all' articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".
2. All' articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni,
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." .
dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." .
3. In deroga al criterio previsto dall' articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .