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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 99
Articolo 99
Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.
Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.