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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 43
Articolo 43
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (109)110a