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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 80
Articolo 80
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non puo' assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non puo' assistere alle relative deliberazioni. Non puo' assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.