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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 108
Articolo 108
Supplenza dei magistrati della corte di appello
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
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