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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 96
Articolo 96
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.