All. | (Allegati). |
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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 50.1
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.