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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 11
Articolo 11
Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.
Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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