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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 90
Articolo 90
Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. (109)110a