All. | (Allegati). |
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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 10
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.