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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 45
Articolo 45
Giudice di sorveglianza
Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.