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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 276
Articolo 276
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.
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