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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 1
Articolo 1
Dei giudici
La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal megistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza; (106a)