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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 202
Articolo 202
Sospensione ed interruzione del servizio
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.