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Tabella A | Sedi dei tribunali della Repubblica e loto sezioni distaccate |
Ordinamento giudiziario, Articolo 9
Articolo 9
Giuramento
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.