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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 97
Articolo 97
Consultazione della banca dati nazionale unica
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica puo' essere consultata, secondo le modalità di cui al
decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis
, da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.