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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 77
Articolo 77
Fermo di indiziato di delitto
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4
e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive
il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.