Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Menu
Preambolo
1Soggetti destinatari
2Foglio di via obbligatorio
3Avviso orale
4Soggetti destinatari
5Titolarità della proposta. Competenza
6Tipologia delle misure e loro presupposti
7Procedimento applicativo
8Decisione
9Provvedimenti d'urgenza
10Impugnazioni
11Esecuzione
12Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
13Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
14Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
15Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
16Soggetti destinatari
17Titolarità della proposta
18Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
19Indagini patrimoniali
20 Sequestro.
21Esecuzione del sequestro
22Provvedimenti d'urgenza
23Procedimento applicativo
24Confisca
25 Sequestro e confisca per equivalente.
26Intestazione fittizia
27Comunicazioni e impugnazioni
28Revocazione della confisca
29Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
30Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
31Cauzione. Garanzie reali
32Confisca della cauzione
33L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
34-bisControllo giudiziario delle aziende
34-ter Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
35Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
35.1 Dichiarazione di incompatibilità.
35.2 Vigilanza.
35-bisResponsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
36Relazione dell'amministratore giudiziario
37Compiti dell'amministratore giudiziario
38Compiti dell'Agenzia
39Assistenza legale alla procedura
40Gestione dei beni sequestrati
41Gestione delle aziende sequestrate
41-bis Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate.
41-terIstituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
41-quater Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
42Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
43Rendiconto di gestione
44Gestione dei beni confiscati
45Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
45-bis Liberazione degli immobili e delle aziende
46Restituzione per equivalente
47Procedimento di destinazione
48Destinazione dei beni e delle somme
49Regolamento
50Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
51Regime-fiscale e degli oneri economici
51-bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese.
52Diritti dei terzi
53 Limite della garanzia patrimoniale
54Pagamento di crediti prededucibili
54-bis Pagamento di debiti anteriori al sequestro
55Azioni esecutive
56Rapporti pendenti
57Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
58Domanda del creditore
59Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
60Liquidazione dei beni
61Progetto e piano di pagamento dei crediti
62Revocazione
63Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
64Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
65Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
66Principi generali
67Effetti delle misure di prevenzione
68Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
69Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
70Riabilitazione
71Circostanza aggravante
72Reati concernenti le armi e gli esplosivi
73Violazioni al codice della strada
74Reati del pubblico ufficiale
75Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
75-bisViolazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
76Altre sanzioni penali
77Fermo di indiziato di delitto
78Intercettazioni telefoniche
79Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
80Obbligo di comunicazione
81Registro delle misure di prevenzione
82Oggetto
83Ambito di applicazione della documentazione antimafia
83-bisProtocolli di legalità
84Definizioni
85Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
86Validità della documentazione antimafia
87Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
88Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
89Autocertificazione
89-bis Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
90Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
91Informazione antimafia
92Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
93Poteri di accesso e accertamento del prefetto
94Effetti delle informazioni del prefetto
94-bisMisure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
95Disposizioni relative ai contratti pubblici
96Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
97Consultazione della banca dati nazionale unica
98Contenuto della banca dati nazionale unica
99Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
99-bis Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
100Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
101Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
102Direzione distrettuale antimafia
103Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
104Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
105Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
106Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
107Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
108Direzione investigativa antimafia
109Relazione al Parlamento
110L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
111 Organi dell'Agenzia
112Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
113Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
113-bisDisposizioni in materia di organico dell'Agenzia
113-terIncarichi speciali
114Foro esclusivo
115Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
116Disposizioni di coordinamento
117Disciplina transitoria
118Disposizioni finanziarie
119Entrata in vigore
120Abrogazioni

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 63

Articolo 63
Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.
8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, puo', previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione puo' prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48