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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 13
Articolo 13
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.