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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 41-ter
Articolo 41-ter
Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale,
il prefetto puo' istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di
: a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, puo' estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, puo' convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.