Menu
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 45-bis
Articolo 45-bis
Liberazione degli immobili e delle aziende
1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare
20