Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
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Preambolo
1Soggetti destinatari
2Foglio di via obbligatorio
3Avviso orale
4Soggetti destinatari
5Titolarità della proposta. Competenza
6Tipologia delle misure e loro presupposti
7Procedimento applicativo
8Decisione
9Provvedimenti d'urgenza
10Impugnazioni
11Esecuzione
12Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
13Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
14Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
15Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
16Soggetti destinatari
17Titolarità della proposta
18Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
19Indagini patrimoniali
20 Sequestro.
21Esecuzione del sequestro
22Provvedimenti d'urgenza
23Procedimento applicativo
24Confisca
25 Sequestro e confisca per equivalente.
26Intestazione fittizia
27Comunicazioni e impugnazioni
28Revocazione della confisca
29Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
30Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
31Cauzione. Garanzie reali
32Confisca della cauzione
33L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
34-bisControllo giudiziario delle aziende
34-ter Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
35Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
35.1 Dichiarazione di incompatibilità.
35.2 Vigilanza.
35-bisResponsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
36Relazione dell'amministratore giudiziario
37Compiti dell'amministratore giudiziario
38Compiti dell'Agenzia
39Assistenza legale alla procedura
40Gestione dei beni sequestrati
41Gestione delle aziende sequestrate
41-bis Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate.
41-terIstituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
41-quater Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
42Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
43Rendiconto di gestione
44Gestione dei beni confiscati
45Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
45-bis Liberazione degli immobili e delle aziende
46Restituzione per equivalente
47Procedimento di destinazione
48Destinazione dei beni e delle somme
49Regolamento
50Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
51Regime-fiscale e degli oneri economici
51-bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese.
52Diritti dei terzi
53 Limite della garanzia patrimoniale
54Pagamento di crediti prededucibili
54-bis Pagamento di debiti anteriori al sequestro
55Azioni esecutive
56Rapporti pendenti
57Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
58Domanda del creditore
59Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
60Liquidazione dei beni
61Progetto e piano di pagamento dei crediti
62Revocazione
63Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
64Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
65Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
66Principi generali
67Effetti delle misure di prevenzione
68Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
69Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
70Riabilitazione
71Circostanza aggravante
72Reati concernenti le armi e gli esplosivi
73Violazioni al codice della strada
74Reati del pubblico ufficiale
75Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
75-bisViolazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
76Altre sanzioni penali
77Fermo di indiziato di delitto
78Intercettazioni telefoniche
79Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
80Obbligo di comunicazione
81Registro delle misure di prevenzione
82Oggetto
83Ambito di applicazione della documentazione antimafia
83-bisProtocolli di legalità
84Definizioni
85Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
86Validità della documentazione antimafia
87Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
88Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
89Autocertificazione
89-bis Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
90Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
91Informazione antimafia
92Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
93Poteri di accesso e accertamento del prefetto
94Effetti delle informazioni del prefetto
94-bisMisure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
95Disposizioni relative ai contratti pubblici
96Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
97Consultazione della banca dati nazionale unica
98Contenuto della banca dati nazionale unica
99Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
99-bis Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
100Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
101Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
102Direzione distrettuale antimafia
103Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
104Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
105Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
106Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
107Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
108Direzione investigativa antimafia
109Relazione al Parlamento
110L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
111 Organi dell'Agenzia
112Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
113Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
113-bisDisposizioni in materia di organico dell'Agenzia
113-terIncarichi speciali
114Foro esclusivo
115Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
116Disposizioni di coordinamento
117Disciplina transitoria
118Disposizioni finanziarie
119Entrata in vigore
120Abrogazioni

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 20

Articolo 20
Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile.
Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione