Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
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Preambolo
1Soggetti destinatari
2Foglio di via obbligatorio
3Avviso orale
4Soggetti destinatari
5Titolarità della proposta. Competenza
6Tipologia delle misure e loro presupposti
7Procedimento applicativo
8Decisione
9Provvedimenti d'urgenza
10Impugnazioni
11Esecuzione
12Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
13Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
14Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
15Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
16Soggetti destinatari
17Titolarità della proposta
18Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
19Indagini patrimoniali
20 Sequestro.
21Esecuzione del sequestro
22Provvedimenti d'urgenza
23Procedimento applicativo
24Confisca
25 Sequestro e confisca per equivalente.
26Intestazione fittizia
27Comunicazioni e impugnazioni
28Revocazione della confisca
29Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
30Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
31Cauzione. Garanzie reali
32Confisca della cauzione
33L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
34-bisControllo giudiziario delle aziende
34-ter Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
35Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
35.1 Dichiarazione di incompatibilità.
35.2 Vigilanza.
35-bisResponsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
36Relazione dell'amministratore giudiziario
37Compiti dell'amministratore giudiziario
38Compiti dell'Agenzia
39Assistenza legale alla procedura
40Gestione dei beni sequestrati
41Gestione delle aziende sequestrate
41-bis Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate.
41-terIstituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
41-quater Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
42Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
43Rendiconto di gestione
44Gestione dei beni confiscati
45Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
45-bis Liberazione degli immobili e delle aziende
46Restituzione per equivalente
47Procedimento di destinazione
48Destinazione dei beni e delle somme
49Regolamento
50Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
51Regime-fiscale e degli oneri economici
51-bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese.
52Diritti dei terzi
53 Limite della garanzia patrimoniale
54Pagamento di crediti prededucibili
54-bis Pagamento di debiti anteriori al sequestro
55Azioni esecutive
56Rapporti pendenti
57Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
58Domanda del creditore
59Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
60Liquidazione dei beni
61Progetto e piano di pagamento dei crediti
62Revocazione
63Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
64Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
65Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
66Principi generali
67Effetti delle misure di prevenzione
68Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
69Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
70Riabilitazione
71Circostanza aggravante
72Reati concernenti le armi e gli esplosivi
73Violazioni al codice della strada
74Reati del pubblico ufficiale
75Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
75-bisViolazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
76Altre sanzioni penali
77Fermo di indiziato di delitto
78Intercettazioni telefoniche
79Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
80Obbligo di comunicazione
81Registro delle misure di prevenzione
82Oggetto
83Ambito di applicazione della documentazione antimafia
83-bisProtocolli di legalità
84Definizioni
85Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
86Validità della documentazione antimafia
87Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
88Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
89Autocertificazione
89-bis Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia
90Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
91Informazione antimafia
92Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
93Poteri di accesso e accertamento del prefetto
94Effetti delle informazioni del prefetto
94-bisMisure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
95Disposizioni relative ai contratti pubblici
96Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
97Consultazione della banca dati nazionale unica
98Contenuto della banca dati nazionale unica
99Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
99-bis Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
100Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
101Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
102Direzione distrettuale antimafia
103Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
104Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
105Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
106Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
107Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
108Direzione investigativa antimafia
109Relazione al Parlamento
110L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
111 Organi dell'Agenzia
112Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
113Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
113-bisDisposizioni in materia di organico dell'Agenzia
113-terIncarichi speciali
114Foro esclusivo
115Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
116Disposizioni di coordinamento
117Disciplina transitoria
118Disposizioni finanziarie
119Entrata in vigore
120Abrogazioni

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 35.1

Articolo 35.1
Dichiarazione di incompatibilità

1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis.
In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinchè dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.