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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 33
Articolo 33
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.
2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.