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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 96
Articolo 96
Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
di seguito denominata «banca dati nazionale unica»
.
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la
banca dati nazionale unica
è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.