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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Articolo 75-bis
Articolo 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza