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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 9
Articolo 9
Partecipazione democratica elettronica
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare
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