Codice dell’amministrazione digitale
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Preambolo
1Definizioni
2Finalità e ambito di applicazione
3Diritto all'uso delle tecnologie
3-bisIdentità digitale e Domicilio digitale
4ABROGATO
5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
5-bisComunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
6Utilizzo del domicilio digitale
6-bisIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
6-terIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
6-quaterIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
6-quinquiesConsultazione e accesso
7Diritto a servizi on-line semplici e integrati
8Alfabetizzazione informatica dei cittadini
8-bisConnettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
9Partecipazione democratica elettronica
10ABROGATO
11ABROGATO
12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
13Formazione informatica dei dipendenti pubblici
13-bisCodice di condotta tecnologica ed esperti
14Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
14-bisAgenzia per l'Italia digitale
15Digitalizzazione e riorganizzazione
16Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
17Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
18 Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
18-bisViolazione degli obblighi di transizione digitale
19ABROGATO
20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
22Copie informatiche di documenti analogici
23Copie analogiche di documenti informatici
23-bisDuplicati e copie informatiche di documenti informatici
23-terDocumenti amministrativi informatici
23-quater Riproduzioni informatiche.
24Firma digitale
25Firma autenticata
26ABROGATO
27ABROGATO
28Certificati di firma elettronica qualificata
29Qualificazione dei fornitori di servizi
30Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
31ABROGATO
32Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
32-bisSanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
33ABROGATO
34Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
35Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
36Revoca e sospensione dei certificati qualificati
37Cessazione dell'attività
38Trasferimenti di fondi
39Libri e scritture
40Formazione di documenti informatici
40-bisProtocollo informatico
40-ter Sistema pubblico di ricerca documentale
41Procedimento e fascicolo informatico
42Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
43Conservazione ed esibizione dei documenti
44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
44-bisABROGATO
45Valore giuridico della trasmissione
46Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
47Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
48Posta elettronica certificata
49Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
50-bisABROGATO
50-terPiattaforma Digitale Nazionale Dati
50-quaterDisponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
52Accesso telematico e riutilizzo dei dati ...
53Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
54Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
55ABROGATO
56Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
57ABROGATO
57-bisABROGATO
58ABROGATO
59Dati territoriali
60Base di dati di interesse nazionale
61Delocalizzazione dei registri informatici
62Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
62-bisBanca dati nazionale dei contratti pubblici
62-terAnagrafe nazionale degli assistiti
62-quater Anagrafe nazionale dell'istruzione.
62-quinquies Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.
63ABROGATO
64Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
64-bisAccesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
64-ter Piattaforma di gestione deleghe.
64-quater Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet
65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
66Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
67ABROGATO
68Analisi comparativa delle soluzioni
69Riuso delle soluzioni e standard aperti
70ABROGATO
71Regole tecniche
72ABROGATO
73Sistema pubblico di connettività SPC
74ABROGATO
75Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
76Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
76-bis Costi del SPC
77ABROGATO
78ABROGATO
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
88ABROGATO
89ABROGATO
90Oneri finanziari
91Abrogazioni
92ABROGATO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 14-bis

Articolo 14-bis
Agenzia per l'Italia digitale

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea.
AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata
...
;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)
, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
...
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