Codice dell’amministrazione digitale
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Preambolo
1Definizioni
2Finalità e ambito di applicazione
3Diritto all'uso delle tecnologie
3-bisIdentità digitale e Domicilio digitale
4ABROGATO
5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
5-bisComunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
6Utilizzo del domicilio digitale
6-bisIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
6-terIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
6-quaterIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
6-quinquiesConsultazione e accesso
7Diritto a servizi on-line semplici e integrati
8Alfabetizzazione informatica dei cittadini
8-bisConnettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
9Partecipazione democratica elettronica
10ABROGATO
11ABROGATO
12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
13Formazione informatica dei dipendenti pubblici
13-bisCodice di condotta tecnologica ed esperti
14Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
14-bisAgenzia per l'Italia digitale
15Digitalizzazione e riorganizzazione
16Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
17Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
18 Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
18-bisViolazione degli obblighi di transizione digitale
19ABROGATO
20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
22Copie informatiche di documenti analogici
23Copie analogiche di documenti informatici
23-bisDuplicati e copie informatiche di documenti informatici
23-terDocumenti amministrativi informatici
23-quater Riproduzioni informatiche.
24Firma digitale
25Firma autenticata
26ABROGATO
27ABROGATO
28Certificati di firma elettronica qualificata
29Qualificazione dei fornitori di servizi
30Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
31ABROGATO
32Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
32-bisSanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
33ABROGATO
34Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
35Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
36Revoca e sospensione dei certificati qualificati
37Cessazione dell'attività
38Trasferimenti di fondi
39Libri e scritture
40Formazione di documenti informatici
40-bisProtocollo informatico
40-ter Sistema pubblico di ricerca documentale
41Procedimento e fascicolo informatico
42Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
43Conservazione ed esibizione dei documenti
44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
44-bisABROGATO
45Valore giuridico della trasmissione
46Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
47Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
48Posta elettronica certificata
49Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
50-bisABROGATO
50-terPiattaforma Digitale Nazionale Dati
50-quaterDisponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
52Accesso telematico e riutilizzo dei dati ...
53Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
54Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
55ABROGATO
56Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
57ABROGATO
57-bisABROGATO
58ABROGATO
59Dati territoriali
60Base di dati di interesse nazionale
61Delocalizzazione dei registri informatici
62Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
62-bisBanca dati nazionale dei contratti pubblici
62-terAnagrafe nazionale degli assistiti
62-quater Anagrafe nazionale dell'istruzione.
62-quinquies Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.
63ABROGATO
64Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
64-bisAccesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
64-ter Piattaforma di gestione deleghe.
64-quater Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet
65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
66Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
67ABROGATO
68Analisi comparativa delle soluzioni
69Riuso delle soluzioni e standard aperti
70ABROGATO
71Regole tecniche
72ABROGATO
73Sistema pubblico di connettività SPC
74ABROGATO
75Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
76Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
76-bis Costi del SPC
77ABROGATO
78ABROGATO
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
88ABROGATO
89ABROGATO
90Oneri finanziari
91Abrogazioni
92ABROGATO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 64-quater

Articolo 64-quater
Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet

1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 è affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonché dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare.
Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.