Codice dell’amministrazione digitale
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Preambolo
1Definizioni
2Finalità e ambito di applicazione
3Diritto all'uso delle tecnologie
3-bisIdentità digitale e Domicilio digitale
4ABROGATO
5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
5-bisComunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
6Utilizzo del domicilio digitale
6-bisIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
6-terIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
6-quaterIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
6-quinquiesConsultazione e accesso
7Diritto a servizi on-line semplici e integrati
8Alfabetizzazione informatica dei cittadini
8-bisConnettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
9Partecipazione democratica elettronica
10ABROGATO
11ABROGATO
12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
13Formazione informatica dei dipendenti pubblici
13-bisCodice di condotta tecnologica ed esperti
14Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
14-bisAgenzia per l'Italia digitale
15Digitalizzazione e riorganizzazione
16Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
17Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
18 Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
18-bisViolazione degli obblighi di transizione digitale
19ABROGATO
20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
22Copie informatiche di documenti analogici
23Copie analogiche di documenti informatici
23-bisDuplicati e copie informatiche di documenti informatici
23-terDocumenti amministrativi informatici
23-quater Riproduzioni informatiche.
24Firma digitale
25Firma autenticata
26ABROGATO
27ABROGATO
28Certificati di firma elettronica qualificata
29Qualificazione dei fornitori di servizi
30Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
31ABROGATO
32Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
32-bisSanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
33ABROGATO
34Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
35Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
36Revoca e sospensione dei certificati qualificati
37Cessazione dell'attività
38Trasferimenti di fondi
39Libri e scritture
40Formazione di documenti informatici
40-bisProtocollo informatico
40-ter Sistema pubblico di ricerca documentale
41Procedimento e fascicolo informatico
42Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
43Conservazione ed esibizione dei documenti
44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
44-bisABROGATO
45Valore giuridico della trasmissione
46Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
47Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
48Posta elettronica certificata
49Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
50-bisABROGATO
50-terPiattaforma Digitale Nazionale Dati
50-quaterDisponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
52Accesso telematico e riutilizzo dei dati ...
53Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
54Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
55ABROGATO
56Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
57ABROGATO
57-bisABROGATO
58ABROGATO
59Dati territoriali
60Base di dati di interesse nazionale
61Delocalizzazione dei registri informatici
62Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
62-bisBanca dati nazionale dei contratti pubblici
62-terAnagrafe nazionale degli assistiti
62-quater Anagrafe nazionale dell'istruzione.
62-quinquies Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.
63ABROGATO
64Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
64-bisAccesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
64-ter Piattaforma di gestione deleghe.
64-quater Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet
65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
66Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
67ABROGATO
68Analisi comparativa delle soluzioni
69Riuso delle soluzioni e standard aperti
70ABROGATO
71Regole tecniche
72ABROGATO
73Sistema pubblico di connettività SPC
74ABROGATO
75Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
76Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
76-bis Costi del SPC
77ABROGATO
78ABROGATO
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
88ABROGATO
89ABROGATO
90Oneri finanziari
91Abrogazioni
92ABROGATO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 66

Articolo 66
Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica sono definite .
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; (28)
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; (28)
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.