Codice dell’amministrazione digitale
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Preambolo
1Definizioni
2Finalità e ambito di applicazione
3Diritto all'uso delle tecnologie
3-bisIdentità digitale e Domicilio digitale
4ABROGATO
5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
5-bisComunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
6Utilizzo del domicilio digitale
6-bisIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
6-terIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
6-quaterIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
6-quinquiesConsultazione e accesso
7Diritto a servizi on-line semplici e integrati
8Alfabetizzazione informatica dei cittadini
8-bisConnettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
9Partecipazione democratica elettronica
10ABROGATO
11ABROGATO
12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
13Formazione informatica dei dipendenti pubblici
13-bisCodice di condotta tecnologica ed esperti
14Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
14-bisAgenzia per l'Italia digitale
15Digitalizzazione e riorganizzazione
16Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
17Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
18 Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
18-bisViolazione degli obblighi di transizione digitale
19ABROGATO
20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
22Copie informatiche di documenti analogici
23Copie analogiche di documenti informatici
23-bisDuplicati e copie informatiche di documenti informatici
23-terDocumenti amministrativi informatici
23-quater Riproduzioni informatiche.
24Firma digitale
25Firma autenticata
26ABROGATO
27ABROGATO
28Certificati di firma elettronica qualificata
29Qualificazione dei fornitori di servizi
30Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
31ABROGATO
32Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
32-bisSanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
33ABROGATO
34Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
35Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
36Revoca e sospensione dei certificati qualificati
37Cessazione dell'attività
38Trasferimenti di fondi
39Libri e scritture
40Formazione di documenti informatici
40-bisProtocollo informatico
40-ter Sistema pubblico di ricerca documentale
41Procedimento e fascicolo informatico
42Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
43Conservazione ed esibizione dei documenti
44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
44-bisABROGATO
45Valore giuridico della trasmissione
46Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
47Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
48Posta elettronica certificata
49Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
50-bisABROGATO
50-terPiattaforma Digitale Nazionale Dati
50-quaterDisponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
52Accesso telematico e riutilizzo dei dati ...
53Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
54Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
55ABROGATO
56Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
57ABROGATO
57-bisABROGATO
58ABROGATO
59Dati territoriali
60Base di dati di interesse nazionale
61Delocalizzazione dei registri informatici
62Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
62-bisBanca dati nazionale dei contratti pubblici
62-terAnagrafe nazionale degli assistiti
62-quater Anagrafe nazionale dell'istruzione.
62-quinquies Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.
63ABROGATO
64Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
64-bisAccesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
64-ter Piattaforma di gestione deleghe.
64-quater Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet
65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
66Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
67ABROGATO
68Analisi comparativa delle soluzioni
69Riuso delle soluzioni e standard aperti
70ABROGATO
71Regole tecniche
72ABROGATO
73Sistema pubblico di connettività SPC
74ABROGATO
75Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
76Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
76-bis Costi del SPC
77ABROGATO
78ABROGATO
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
88ABROGATO
89ABROGATO
90Oneri finanziari
91Abrogazioni
92ABROGATO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 62-quater

Articolo 62-quater
Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità