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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 37
Articolo 37
Cessazione dell'attività
1.
Il prestatore di servizi fiduciari qualificato
che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID
e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il
prestatore
di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro prestatore
o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il
prestatore
di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il
AgID
rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1
tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il
prestatore di cui al comma 1
cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato
sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID
che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.
4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.