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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 3
Articolo 3
Diritto all'uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare
, in modo accessibile ed efficace,
le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e
della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
.
1-quinquies.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
.
1-sexies.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
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