Codice dell’amministrazione digitale
Menu
Preambolo
1Definizioni
2Finalità e ambito di applicazione
3Diritto all'uso delle tecnologie
3-bisIdentità digitale e Domicilio digitale
4ABROGATO
5Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
5-bisComunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
6Utilizzo del domicilio digitale
6-bisIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
6-terIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
6-quaterIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
6-quinquiesConsultazione e accesso
7Diritto a servizi on-line semplici e integrati
8Alfabetizzazione informatica dei cittadini
8-bisConnettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
9Partecipazione democratica elettronica
10ABROGATO
11ABROGATO
12Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
13Formazione informatica dei dipendenti pubblici
13-bisCodice di condotta tecnologica ed esperti
14Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
14-bisAgenzia per l'Italia digitale
15Digitalizzazione e riorganizzazione
16Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
17Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
18 Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
18-bisViolazione degli obblighi di transizione digitale
19ABROGATO
20Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
21Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
22Copie informatiche di documenti analogici
23Copie analogiche di documenti informatici
23-bisDuplicati e copie informatiche di documenti informatici
23-terDocumenti amministrativi informatici
23-quater Riproduzioni informatiche.
24Firma digitale
25Firma autenticata
26ABROGATO
27ABROGATO
28Certificati di firma elettronica qualificata
29Qualificazione dei fornitori di servizi
30Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
31ABROGATO
32Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
32-bisSanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
33ABROGATO
34Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
35Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
36Revoca e sospensione dei certificati qualificati
37Cessazione dell'attività
38Trasferimenti di fondi
39Libri e scritture
40Formazione di documenti informatici
40-bisProtocollo informatico
40-ter Sistema pubblico di ricerca documentale
41Procedimento e fascicolo informatico
42Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
43Conservazione ed esibizione dei documenti
44Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
44-bisABROGATO
45Valore giuridico della trasmissione
46Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
47Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
48Posta elettronica certificata
49Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
50Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
50-bisABROGATO
50-terPiattaforma Digitale Nazionale Dati
50-quaterDisponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
51Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
52Accesso telematico e riutilizzo dei dati ...
53Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
54Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
55ABROGATO
56Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
57ABROGATO
57-bisABROGATO
58ABROGATO
59Dati territoriali
60Base di dati di interesse nazionale
61Delocalizzazione dei registri informatici
62Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
62-bisBanca dati nazionale dei contratti pubblici
62-terAnagrafe nazionale degli assistiti
62-quater Anagrafe nazionale dell'istruzione.
62-quinquies Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.
63ABROGATO
64Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
64-bisAccesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
64-ter Piattaforma di gestione deleghe.
64-quater Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet
65Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
66Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
67ABROGATO
68Analisi comparativa delle soluzioni
69Riuso delle soluzioni e standard aperti
70ABROGATO
71Regole tecniche
72ABROGATO
73Sistema pubblico di connettività SPC
74ABROGATO
75Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
76Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettività
76-bis Costi del SPC
77ABROGATO
78ABROGATO
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86ABROGATO
87ABROGATO
88ABROGATO
89ABROGATO
90Oneri finanziari
91Abrogazioni
92ABROGATO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 62-ter

Articolo 62-ter
Anagrafe nazionale degli assistiti

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui
all'articolo 60, comma 2-bis,
del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (28)
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi
le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.