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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 34
Articolo 34
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati
che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.