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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 40
Articolo 40
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
Linee guida
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2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.