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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 61
Articolo 61
Delocalizzazione dei registri informatici
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le
Linee guida
, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.