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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 7
Articolo 7
Diritto a servizi on-line semplici e integrati
01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.
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degli utenti
on-line i propri servizi
e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo,
gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,
possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.