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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 7-bis
Articolo 7-bis
Ufficio studi e documentazione
1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza. (14) (20)
3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura puo' assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234