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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 35
Articolo 35
Divieto di incarico di uffici direttivi
Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.