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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 1
Articolo 1
Componenti e sede del Consiglio
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da
venti
componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci
componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.