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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 32
Articolo 32
Durata della carica
I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.