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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 14
Articolo 14
Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
1)
NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
;2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.