Menu
Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 29
Articolo 29
Reclami
I reclami relativi alla eleggibilitĂ e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.