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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 5
Articolo 5
Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno
quattordici
magistrati e di almeno sette
componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.