Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Preambolo
1Componenti e sede del Consiglio
2Comitato di presidenza
3 Commissioni.
4Composizione della sezione disciplinare
5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
6Deliberazioni della sezione disciplinare
7 Composizione della segreteria.
7-bisUfficio studi e documentazione
8Ispettorato
9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
10Attribuzioni del Consiglio superiore
10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
11Funzionamento del Consiglio
12Assunzione dei magistrati per concorso
13Promozioni dei magistrati per scrutinio
14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
17Forma dei provvedimenti
18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
19Attribuzioni del Vice Presidente
20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
21Convocazione dei corpi elettorali
22Componenti eletti dal Parlamento
23 Componenti eletti dai magistrati.
23-bis
24Elettorato attivo e passivo
24-bis
24-ter
25 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.
26 Votazioni.
26-bis
27 Scrutinio e dichiarazione degli eletti.
27-bis
27-ter
27-quater
28Contestazioni
29Reclami
30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
31Scioglimento del Consiglio superiore
32Durata della carica
32-bisOpinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
33Incompatibilita
34
35Divieto di incarico di uffici direttivi
36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
37Sospensione e decadenza
38
39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
40
41Posizione giuridica dei segretari
42Abrogazioni di norme incompatibili
43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 10-bis

Articolo 10-bis
Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari

La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni

quadriennio
con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il
quadriennio
, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del
quadriennio
per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n.
287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14.