Menu
Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 43
Articolo 43
Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
La presente legge entrera' in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.