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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 28
Articolo 28
Contestazioni
1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali